|
|||||
STATUTO
E’ costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione denominata “Collegio dei professori universitari e dei ricercatori di Psicologia Clinica delle Università Italiane" (di seguito "l'Associazione").
L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
La sede legale dell'Associazione è presso la sede Universitaria del Segretario.
L'Associazione ha lo scopo di promuovere, nel pieno rispetto dell’autonomia degli Atenei e delle Facoltà, lo sviluppo scientifico, culturale, formativo e operativo della Psicologia Clinica e di tutelarne la specificità, in ambito universitario, nelle istituzioni pubbliche, assistenziali, sociali, sanitarie, nonché nelle strutture formative riconosciute.
L'Associazione si propone di delineare, sostenere, garantire le prerogative culturali, scientifiche, deontologiche ed etiche attinenti al ruolo professionale dello psicologo clinico.
L'Associazione può svolgere ogni attività strumentale al raggiungimento dello scopo.
L’Associazione trae i mezzi per il perseguimento dei propri scopi:
· dalle quote associative versate dai soci;
· dalle erogazioni liberali effettuate da soci, da altre persone fisiche e da persone giuridiche a favore dell’Associazione;
· da lasciti testamentari;
· da contributi di Enti pubblici;
· da entrate provenienti da raccolte fondi con carattere occasionale.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l’importo della quota associativa.
La quota associativa, le erogazioni liberali e i contributi ricevuti dall’Associazione non sono ripetibili neppure in caso di scioglimento dell’Associazione.
Possono divenire soci dell'Associazione i professori e i ricercatori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare di Psicologia Clinica (attualmente M-PSI/08).
Sono soci ordinari dell'associazione i professori e i ricercatori di ruolo inquadrati nel settore disciplinare Psicologia Clinica che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.
I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.
Il rapporto associativo non può avere durata temporanea predeterminata.
Coloro che vogliono diventare soci devono presentare la domanda di ammissione al Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, e comunica per iscritto la risposta al richiedente.
In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, la domanda si intende accettata.
In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Art. 5 - Diritti e obblighi dei soci
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
· partecipare all’Assemblea dei Soci;
· votare l'approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico previsionale, sull'approvazione delle proposte di modifica dello statuto, sull'elezione degli organi sociali, e su ogni altra materia riservata dal presente statuto all’Assemblea;
· eleggere liberamente ed essere liberamente eletti alle cariche sociali;
· conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
· recedere dal rapporto associativo.
I soci hanno l’obbligo di:
· rispettare le norme del presente statuto e del regolamento;
· versare le quote associative nell’importo, quando dovute, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Il rapporto associativo può estinguersi per le seguenti cause:
1. recesso, sempre ammesso;
2. esclusione del socio, che può essere disposta dal Consiglio Direttivo in caso di:
- mancato pagamento della quota associativa
- grave violazione delle norme del presente statuto e del regolamento
- indegnità.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo ed ha efficacia immediata.
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato ed è efficace dal giorno in cui è comunicato al socio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Entro trenta giorni dalla ricezione, il socio può ricorrere contro il provvedimento appellandosi al Collegio dei Probiviri; il ricorso sospende l’efficacia del provvedimento fino alla decisione del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri delibera secondo quanto previsto dall'art. 13.
I soci che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Sono organi dell'Associazione:
· l'Assemblea dei Soci
· il Consiglio direttivo
· il Presidente
· il Collegio dei Probiviri
· il Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
Le delibere assembleari vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti.
Le deliberazioni che non sono state prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti o dai singoli soci assenti o dissenzienti, entro tre mesi dalla deliberazione, con ricorso dinanzi al Collegio dei probiviri, che delibera secondo quanto previsto dall'art. 13.
L'Assemblea dei Soci deve essere convocata e riunirsi entro il 30 aprile o, in caso di giustificato motivo, entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico previsionale.
Se il Consiglio Direttivo non provvede, l'Assemblea viene convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta 1/3 dei soci o 1/2 dei Consiglieri.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che può essere fatto anche mediante posta elettronica previo assenso del socio, deve recare l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, giorno e ora della riunione e deve essere spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
L’Assemblea può essere convocata nelle diverse sedi universitarie italiane.
L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo dei soci.
Ogni socio dell’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio. Ad ogni socio non possono essere attribuite più di una delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per l’approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.
Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.
Con riferimento alle delibere di approvazione dei Regolamenti, di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione, può essere disposta una terza convocazione. In terza convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente 1/3 dei soci, e le delibere sono validamente assunte se approvate dai 2/3 dei soci presenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio.
L'Assemblea:
· provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
· definisce gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;
· delibera sulle modifiche del presente Statuto;
· approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione;
· delibera lo scioglimento dell’Associazione;
· delibera su ogni altra materia posta alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
· approva il rendiconto economico secondo quanto previsto dal presente statuto.
Il Consiglio direttivo è costituito da 5 soci che vengono eletti dall’Assemblea in votazione segreta. Ogni Socio può esprimere 5 preferenze. Il Consiglio direttivo, entro un mese dall’elezione, deve esplicitare le linee programmatiche ricevute dall’Assemblea attraverso un documento che verrà inviato a tutti i Soci. Il mandato del Consiglio direttivo dura 3 anni. La Giunta elegge al suo interno un Segretario ed un Tesoriere. La carica di Presidente viene ricoperta annualmente e a rotazione da ciascuno degli altri 3 soci, secondo un ordine stabilito dal Consiglio Direttivo.Tutti i componenti della Giunta hanno diritto di voto e le delibere vengono prese a maggioranza.
I Consiglieri devono essere Soci, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.
Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica di Consigliere e viene sostituito dal primo dei non eletti.
In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo viene nominato il primo dei non eletti.
Il consigliere nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri, dal Collegio dei Probiviri o dal Collegio dei Revisori.
La convocazione – fatta anche attraverso posta elettronica previo assenso del Consigliere – deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai Consiglieri intervenuti.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza assoluta .
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
· la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e il compimento di tutti gli atti necessari al conseguimento dello scopo sociale, esclusi quelli riservati da questo statuto alla competenza dell’Assemblea;
· la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
· la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
· la predisposizione annuale del conto economico previsionale e del bilancio consuntivo;
· l’elezione del Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o talune delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri, o ad un Comitato esecutivo composto da propri membri.
Il Presidente dell’Associazione è eletto, per un mandato di un anno, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, e, con i più ampi poteri di delega, esegue le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre soci.
L’incarico di Proboviro è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.
I Probiviri, su richiesta di un associato o di un qualsiasi organo dell’Associazione, hanno il compito di decidere, entro un termine congruo e secondo diritto ed equità, in ordine ad ogni questione o controversia che comporti l’applicazione o l’interpretazione di norme del presente statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
La decisione dei Probiviri deve essere motivata ed è inappellabile e vincolante.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre soci.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio; riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità; fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
A questo fine il Consiglio Direttivo deve comunicare al Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio, con la Relazione ed i documenti giustificativi, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea che deve discuterlo.
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro dei Soci.
I libri dell’Associazione sono visibili ai soci che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Gli esercizi dell’Associazione cominciano il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Con riferimento ad ogni esercizio l'Associazione ha l'obbligo di redigere e approvare un rendiconto economico e finanziario.
Il Consiglio direttivo predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il conto economico previsionale per l'esercizio successivo, ed entro il 31 marzo predispone il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.
Il conto economico previsionale ed il bilancio consuntivo sono sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.
E’ vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività direttamente connesse.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia e si rinvia al Regolamento che deve essere redatto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea entro 180 giorni dalla costituzione dell’Associazione.
